Da oggi, 15 Dicembre scatta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico (oltre che per altre categorie come le forze dell’ordine). Dai presidi ai collaboratori scolastici passando per i docenti e il personale tecnico-amministrativo. Dalla materna alle superiori statali. Ma non solo, dovranno sottoporsi alla vaccinazione coloro che lavorano nelle scuole non paritarie, nei servizi educativi per l'infanzia, nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e nei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Insomma, chiunque lavori in un qualunque istituto dovrà aver adempiuto all’obbligo vaccinale.
Come funziona
L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e la terza dose è di 150 giorni. Solo attraverso la vaccinazione, infatti, avviene il rilascio del super Green pass che è diventato, nella scuola, obbligatorio per lavorare fino al 15 gennaio. A definire le regole operative del chi deve fare cosa è una circolare a firma di Stefano Versari, capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Miur.
Chi è esentato
Sono esentati dal vaccino coloro che hanno “un caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2”. In questo caso, il preside adibisce questo personale, per il periodo in cui la vaccinazione e omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse è prorogata fino al 31 dicembre 2021.
Le conseguenze per i trasgressori
L’inosservanza dell’obbligo porta all’immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento. L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina inoltre l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della Green pass base, ossia una multa da 600 a 1.500 euro. La stessa sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale: per chi non verifica davvero la multa va, in questo caso, da 400 a 1.000 euro. Il ministro degli interni Luciana Lamorgese, in audizione alla commissione Affari costituzionali del Senato ha sottolineato come “prima dell'introduzione dell'obbligo il monitoraggio non era consentito per la privacy, oggi è invece possibile per la necessaria verifica posta in carico dei datori di lavoro. Ci si attende da questo un'ulteriore spinta ad aderire alla campagna da parte degli operatori".