Quando si assume un lavoratore è giusto garantire una serie di garanzie e tutele che lo salvaguardino; ma cosa accade se il lavoratore in questione è un minorenne? La legge italiana stabilisce che i minori di 18 anni hanno la possibilità di intraprendere un rapporto di lavoro, ma solo a determinate condizioni, ovvero aver compiuto 16 anni (con un’eccezione prevista per gli adolescenti che abbiano almeno raggiunto i 15 anni, i quali possono stipulare esclusivamente un particolare contratto di apprendistato) e aver adempiuto l’obbligo scolastico.
Tra i principali contratti stipulabili con i minori si segnalano i seguenti:
- A tempo determinato/indeterminato
- Part-time
- Intermittente
- A domicilio (con idoneità di condizioni igienico-sanitarie; obbligo di visita medica periodica; divieto lavori pesanti)
- Arruolamento (a bordo di tutte le navi mercantili, solo se maggiori di 16 anni)
- Apprendistato (dai 15 anni)
- Tirocini/stage
Riguardo l’orario di lavoro, la durata massima deve essere di 8 ore giornaliere e di 40 ore settimanali e in generale è vietato il lavoro notturno (salvo per i maggiori di 16 anni quando si verifica un caso di forza maggiore o per il settore cultura/spettacolo/sport).
Ai minori va inoltre garantito un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni comprendente la domenica (eccetto i minori impiegati nel settore turistico/alberghiero/ ristorazione) e oltre a ciò è previsto, per i minori che hanno compiuto 16 anni, un periodo di ferie retribuite annuali di almeno 20 giorni.
Riguardo la retribuzione, il minore ha diritto allo stesso salario del lavoratore adulto, così come alle prestazioni assicurative previste per la generalità dei lavoratori, oltre che alla tutela previdenziale.