Come già anticipato in precedenza il DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) aveva previsto a norma dell’art. 186, per la sola annualità 2020, un credito di imposta pari al 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati in luogo di quelli calcolati sul margine incrementale rispetto all’anno precedente come originariamente previsto dall’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i.
Con l’emanazione del DL 104/2020 (in corso di conversione in legge) risulta incrementato ad 85 milioni complessivi (ripartiti in 50 milioni alla stampa e 35 milioni all’emittenza radiotelevisiva) lo stanziamento per il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari.
Con nota resa disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (che riporta alla sezione dedicata dell’Agenzia delle Entrate) sono indicate le modalità ed i termini per l’accesso al suddetto beneficio.
Con riferimento alla sola annualità 2020, la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche eventualmente trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 (come originariamente previsto per le annualità precedenti), sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2020.
Successivamente all’invio della domanda di accesso al beneficio, nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 gennaio 2021 dovrà essere trasmessa con le medesime modalità telematiche la dichiarazione sugli investimenti effettivamente realizzati.
Come precisato dal Dipartimento Editoria, limitatamente all'anno 2020, possono accedere all'agevolazione i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente.
Da ultimo va segnalato che l’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis". Inoltre Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi).