DL RILANCIO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE: MISURE DI INTERESSE PER L’EMITTENZA RADIOTELEVISIVA LOCALE
Mauro Mosconi | 20 maggio 2020

Finalmente, dopo tracotante attesa, nella gazzetta ufficiale n. 128 del 19-5-2020 risulta pubblicato il Decreto Legge 19/05/2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio). Di seguito le novità rilevanti per il settore dell’emittenza radiotelevisiva locale.

 

Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari

All’art. 186 del decreto viene previsto che, limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta per i soggetti (imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali) che investono in pubblicità è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati (invece del 30% già previsto nel DL Cura Italia), entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on-line, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche “locali e nazionali”, analogiche e digitali, non partecipate dallo Stato. La norma sarebbe apprezzabile se non fosse che al successivo capoverso di precisa che “alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (pertanto ai contributi all’editoria previsti a favore della carta stampata e digitale) e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello Sviluppo Economico (quindi ai contributi previsti a favore dell’emittenza radio-televisiva locale)”. Quindi riepiloghiamo, viene previsto un credito d’imposta per i soggetti che investono in pubblicità pari al 50% dell’investimento complessivo, per 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on-line e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali ed anche nazionali, salvo che alla copertura di tale credito d’imposta si provvederà mediante riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. Quindi potranno accedere al credito d’imposta anche Mediaset, SKY, LA7, La Repubblica, Il Corriere della Sera, etc.

Unica nota positiva che il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, per le finalità del suddetto credito d’imposta, verrà incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l’anno 2020.

Sembra sinceramente incomprensibile la volontà di estendere il credito d’imposta a favore anche dei grandi player editoriali e radiotelevisivi, magari anche quotati in borsa, a discapito dei fondi previsti a favore della piccola editoria e dell’emittenza radiotelevisiva locale. E comunque, essedo il tetto di spesa pari a 60 milioni di euro (tra editoria ed emittenza), ciò vuol dire che laddove si dovessero ricevere richieste superiori a tale tetto massimo di spesa (cosa quantomai scontata) si procederà a riparto percentuale tra gli aventi diritto. Ciò renderà la norma molto poco rilevante per il settore dell’emittenza locale.

 

Fondo emergenze emittenti locali

 

Al fine di consentire alle emittenti radio-televisive locali di continuare a svolgere il loro servizio di interesse generale informativo, all’art. 195 è prevista l’erogazione di un contributo straordinario di 50 milioni di euro per l’anno 2020 per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da Co-vid.19. Le emittenti si dovranno impegnare a trasmettere messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria all’interno dei propri spazi informativi. Il contributo sarà erogato alle radio e alle tv locali secondo i criteri previsti con decreti del Ministero dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell’effettivo adempimento degli oneri informativi, sulla base delle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del Dpr n. 146/2017.

 

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

 

All’art. 30, viene disposta per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 la riduzione degli oneri relativi alle utenze elettriche in bassa tensione diverse dagli usi domestici, relativi alle voci di costi “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema” nel limite di 600 milioni di euro per l’anno 2020.

 

 

Altre norme che potrebbero interessare il comparto dell’emittenza radiotelevisiva locale sono contenute sono all’art. 24 (Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP), all’art. 28 (Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda), agli artt. 68, 70, 71 (Semplificazione delle procedure per cassa integrazione) e all’art. 126 (Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi).